Whistleblowing
La Latteria Tre Cime – Caseificio Dimostrativo ha istituito, in conformità alle disposizioni normative in materia di segnalazione di violazioni, un canale di segnalazione interno (whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023). Di seguito trovate le risposte alle domande principali. Fa fede la versione integrale in PDF tra i documenti da scaricare.
Documenti da scaricare
Che cosa si intende per whistleblowing?
Con whistleblowing – letteralmente «far emergere qualcosa» – si intendono le segnalazioni di violazioni o di condotte illecite di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Chi è il segnalante?
Possono essere segnalanti le seguenti persone:
I collaboratori e le collaboratrici della cooperativa.
I lavoratori autonomi e i titolari di un accordo di collaborazione con la cooperativa, ad esempio i fornitori.
I collaboratori di fornitori o di imprese che forniscono beni o servizi a favore della cooperativa.
I liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività o prestazione per la cooperativa.
I soci, i mandatari e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando tali funzioni sono esercitate in via di mero fatto.
Come si possono segnalare le violazioni?
Le violazioni possono essere segnalate nei modi seguenti:
Tramite il canale di segnalazione interno del datore di lavoro o dell'impresa.
Tramite il canale di segnalazione esterno dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Mediante divulgazione pubblica.
Mediante denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti.
Quali violazioni possono essere segnalate internamente?
Tramite il canale interno possono essere segnalate: le condotte illecite riconducibili al D.Lgs. n. 231/01 ovvero le violazioni del modello di organizzazione, nonché le condotte illecite che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o di disposizioni nazionali.
Presso la cooperativa ciò riguarda in particolare i seguenti ambiti:
Appalti pubblici.
Sicurezza e conformità dei prodotti.
Sicurezza dei trasporti.
Tutela dell'ambiente.
Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali.
Salute pubblica.
Tutela dei consumatori.
Tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.
Violazioni delle norme sul mercato interno.
Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione europea.
Quali segnalazioni non rientrano?
Le segnalazioni seguenti non rientrano nell'ambito di applicazione descritto e per esse non valgono le misure di protezione a favore del segnalante:
Segnalazioni di carattere puramente personale, ad esempio questioni di diritto del lavoro, istanze personali dei collaboratori o problemi interpersonali con colleghi e superiori.
Diffusione di voci.
Calunnie o sospetti infondati nei confronti dei colleghi.
Segnalazioni già disciplinate da normative europee o nazionali.
Come si effettua una segnalazione interna?
Per la trasmissione delle segnalazioni interne è disponibile la via postale ovvero la cassetta delle lettere:
Latteria Tre Cime – Caseificio Dimostrativo
Via Pusteria 3c
I-39034 Dobbiaco
all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
Alla segnalazione andrebbe allegata la copia firmata di un documento di identità. La segnalazione e la copia del documento andrebbero inserite in due buste separate. Entrambe le buste vanno poi inserite in una terza busta chiusa con la dicitura «Personale – Riservata, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza». In questo modo l'identità del segnalante viene tutelata.
A questo canale ha accesso esclusivamente l'Organismo di Vigilanza.
Qualora una segnalazione venga trasmessa per errore a un destinatario diverso, questi è tenuto a inoltrarla senza indugio e comunque entro sette giorni all'Organismo di Vigilanza e a informarne il segnalante.
È possibile un incontro personale?
Sì. Il segnalante ha diritto di richiedere un incontro personale con l'Organismo di Vigilanza per presentare una segnalazione. La richiesta può essere trasmessa attraverso il canale sopra indicato. L'Organismo di Vigilanza propone al segnalante una data entro sette giorni.
Che cosa dovrebbe contenere una segnalazione?
Affinché la segnalazione possa essere trattata tempestivamente e i contenuti verificati, essa dovrebbe contenere:
Nome e cognome del segnalante e il reparto in cui opera. In caso di invio postale i dati identificativi vanno inseriti in busta separata.
Una descrizione dettagliata dei fatti relativi alla presunta violazione.
L'indicazione delle persone coinvolte ovvero elementi sufficienti a identificarle.
L'indicazione di persone che, in qualità di testimoni, potrebbero fornire ulteriori informazioni sui fatti.
Le segnalazioni anonime vengono accolte solo se sufficientemente circostanziate.
Quando è possibile una segnalazione esterna?
Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023 il segnalante può utilizzare il canale esterno se al momento della segnalazione ricorre una delle seguenti condizioni:
Nel contesto lavorativo del segnalante non è prevista l'attivazione obbligatoria di un canale interno, oppure il canale interno non è attivo o non è conforme alle disposizioni di legge.
Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e a questa non è stato dato seguito.
Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che a una segnalazione interna non sarebbe dato seguito o che essa potrebbe determinare ritorsioni.
Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le violazioni connesse al modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 possono essere segnalate esclusivamente attraverso il canale interno.
Come si effettua una segnalazione esterna?
Destinataria delle segnalazioni esterne è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Le segnalazioni possono essere trasmesse in forma scritta tramite la piattaforma informatica, in forma orale tramite la linea telefonica oppure, su richiesta, mediante incontro diretto.
Informazioni dettagliate sui canali di segnalazione istituiti dall'ANAC sono disponibili su www.anticorruzione.it.
Quando è ammessa la divulgazione pubblica?
Al segnalante che divulga pubblicamente una violazione si applicano le misure di protezione previste dalla legge se ricorre una delle seguenti condizioni:
Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, oppure direttamente una segnalazione esterna, e non ha ricevuto entro i termini previsti riscontro sulle misure previste o adottate.
Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporti il rischio di ritorsioni o non possa avere efficace seguito per le particolari circostanze del caso – ad esempio quando le prove potrebbero essere occultate o distrutte, o quando vi è il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione collabori con l'autore della violazione o vi sia coinvolto.
Denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti
Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede, oltre ai canali di segnalazione interni ed esterni e alla divulgazione pubblica, anche la possibilità di denunciare le violazioni all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti. A tal fine vi invitiamo a rivolgervi direttamente agli enti competenti.